Passaggio al regime forfettario dal regimi dei minimi: Cosa cambia nel 2018

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Il regime forfetario è un regime fiscale particolarmente privilegiato che prevede l’applicazione di un’imposta fissa del 15% (o del 5%) da calcolarsi su un reddito determinato forfetariamente dalla legge.

Con tale regime scompare il concetto di Reddito = (Ricavi – Costi) come previsto normalmente nel sistema fiscale italiano, e viene introdotto un nuovo concetto di reddito calcolato a “forfait” in percentuale ai ricavi fatturati.

Facciamo un esempio: un consulente informatico che nell’anno 2018 fattura 10.000 euro, avrà un reddito forfetario di 7.800 euro (10.000 x 78%). Questo perché alla categoria dei consulenti informatici (come a molte altre categorie) la legge attribuisce un coefficiente di redditività presunta del 78%. I coefficienti di redditività presunta oscillano da un minimo del 40% (attività di commercio) ad un massimo del 86% (attività immobiliari)
Vediamo quali sono le regole per applicare tale regime:

  • Può essere adottato solo dalle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa o di lavoro autonomo. Sono invece escluse le società e le associazioni professionali;
  • Il soggetto che adotta tale regime, non può superare un dato fatturato che oscilla, a seconda del tipo di attività, tra i 25.000 (attività immobiliari) ed i 50.000 euro annui (commercio);
  • Le spese sostenute dal contribuente per pagare dipendenti, collaboratori, borse di studio etc. non possono superare i 5.000 euro annui;
  • Il contribuente in regime forfetario non può detenere beni strumentali di importo superiore a 20.000 euro; non rientrano in tale conteggio i beni di costo inferiore ad euro 516,46 per quali non vi sono limiti di acquisto;
  • Non possono accedere al regime forfettario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di importo superiore ad euro 30.000. Sono però esclusi da tale conteggio i rapporti di lavoro cessati nell’anno precedente;
  • Sono altresì esclusi i soggetti che adottano regimi speciali Iva (per esempio vendita di beni usati, agenzie di viaggio, prodotti editoriali, agricoltura, agriturismo, vendite a domicilio etc.), i soggetti che effettuano attività di vendita di fabbricati e terreni edificabili, nonché nel caso in cui uno delle precedenti cause di incompatibilità si verifiche nel corso dell’anno, il contribuente dovrà passare al regime normale di contabilità semplificata a partire dal 01 gennaio dell’anno successivo.

I contribuenti che adottano il regime forfetario sono esonerati dai seguenti adempimenti Iva:

  • Esonero dall’obbligo di registrazione delle fatture e dei corrispettivi;
  • Esonero dal versamento dell’imposta periodica ed annuale;
  • Esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva periodica;
  • Esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale;
  • Esonero dalla tenuta registri Iva acquisti;
  • Esonero dalla tenuta dei registri Iva vendite e corrispettivi;
  • Esonero dagli obblighi di registrazione delle fatture;
  • Esonero dall’applicazione di studi di settore e parametri;
  • Esonero dall’applicazione dell’Irap;
  • Esonero dall’effettuazione di ritenute alla fonte;

Nel caso in cui venga utilizzato un software per la gestione della contabilità online per imprese con regime dei minimi o regime forfetario, oppure la fattura venga emessa a mano, i contribuenti dovranno apporre la seguente dicitura:

“Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1, comma 58, L. 190/2014 – Regime forfetario”

Sulle fatture di importo superiore ad euro 77,47 dovrà essere apposta una marca da bollo di euro 2,00, ad eccezione delle fatture in regime “reverse charge” e di acquisto intracomunitario.

Passaggio dal regime dei minimi al regime forfetario nel 2018

Nel caso in cui un contribuente, risultando iscritto nel regime dei minimi nel 2017, intenda passare al regime forfetario dall’anno 2018, potrà farlo solo nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di adozione del regime dei minimi.

Esemplificando, se il nostro consulente informatico avesse aperto la partita iva nell’anno 2013 od in anni anteriori, avrà facoltà di passare al regime forfetario solo dall’anno 2018 e ciò in quanto solo dal 2018 sarà trascorso il quinquennio previsto dalla legge. Qualora invece il consulente avesse aperto la partita iva nell’anno 2015, il passaggio al regime forfetario potrà avvenire solo nell’anno 2020.

Tale interpretazione è stata fornita direttamente dall’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello DRE Veneto 29 marzo 2017 n. 907-10/2017.

L’interpello ha affrontato il caso di un contribuente che aveva aperto la partita Iva nell’anno 2013 e che avrebbe voluto transitare nel regime forfetario già dal 2017.
L’Agenzia ha affermato che tale contribuente non potrà passare nel regime forfetario nell’anno 2017, ma solo nell’anno 2018 in quanto nell’anno 2017 non è stato ancora soddisfatto il requisito dei 5 anni obbligatori in tale regime.

Una volta trascorso il quinquennio di legge, il contribuente potrà finalmente transitare nel regime forfetario e dovrà conseguentemente modificare lo schema della propria fattura indicando la seguente dicitura:  “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario” ed applicare una marca da bollo di euro 2,00 per importi superiori ad euro 77,47.

Passaggio dal regime di contabilità semplificata al regime forfetario nel 2018

Il regime forfetario è definito come un regime “naturale”, il che significa che i soggetti in possesso dei requisiti di legge rientrano automaticamente in tale regime a condizione che non presentino cause di esclusione.

Esemplificando, se il nostro consulente informatico avesse prodotto nell’anno 2017 un fatturato inferiore alla soglia minima di legge (p. es. 30.000,00 euro), e non presentasse alcuna causa di incompatibilità, potrebbe passare al forfetario dal 2018 semplicemente fatturando secondo le regole previste per tale regime.

Nel caso in cui però il nostro contribuente avesse avuto, già dall’anno 2017, i requisiti per il passaggio al regime forfetario, ma (per scelta o per dimenticanza), avesse deciso di rimanere nel regime di contabilità semplificata, allora sarebbe vincolato a tale regime per almeno 3 anni, e potrebbe passare al forfetario solo dal 2020. Secondo la legge infatti, la permanenza nel regime semplificato pur in presenza dei requisiti previsti per il passaggio al forfetario, rappresenta di fatto l’esercizio di un’opzione vincolante, che risulta irrevocabile per almeno un triennio.

Nel caso invece in cui un contribuente, nell’anno 2018, avesse i requisiti per passare al regime forfetario potrà farlo semplicemente variando la propria fatturazione ed indicando in fattura la dicitura  “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario” con applicazione di marca da bollo di euro 2,00 per importi superiori ad euro 77,47. Tale contribuente poi anche ricordarsi di confermare l’opzione barrando l’apposita casella del quadro VO rigo 33 della dichiarazione Iva per l’anno in cui si verifica il passaggio al regime forfetario.