Non tutti conoscono l’Autorizzazione integrata ambientale (AIA), necessaria per finalizzare i lavori pubblici e favorire la sicurezza collettiva. Ma quindi, che cos’è e a cosa serve entrando maggiormente nello specifico? Love vedremo in questa guida.
L’AIA è un’autorizzazione differente rispetto alla VIA (Valutazione di impatto ambientale) oppure alla VAS (Valutazione ambientale strategica). L’autorizzazione integrata ambientale è un procedimento obbligatorio al fine di contemperare relativamente agli interessi conservativi, di sviluppo, di natura produttiva e al fine di tutelare l’ambiente.
Il vantaggio più grande dell’autorizzazione per la sicurezza ambientale è l’aspetto burocratico. Infatti, con un solo documento è possibile ottenere il permesso a poter operare con l’attività in questione. Ciò aiuterà soprattutto la pubblica amministrazione, agevolando il loro lavoro con una buona suddivisione.
Tra AIA e VIA infatti, non incorre alcun nesso parallelo. Perché se da una parte la VIA deve assicurare il corretto funzionamento di una opera, esaminando il progetto in ogni suo particolare, l’AIA valuterà quanto è impattante quell’attività per l’ambiente circostante.
Qualora un impianto possegga già l’autorizzazione VIA, una eventuale sovrapposizione con l’AIA potrebbe sussistere ma a patto che non vi siano dei contrasti.
Chi deve presentare l’AIA e perché
L’autorizzazione integrata ambientale dev’essere presentata innanzitutto, dal gestore dell’attività. Lui è responsabile di ciò che accadrà nel luogo in cui sarà presente l’impianto di produzione.
Va detto però, che l’iter di presentazione dell’AIA non è così banale come si possa pensare. Ecco le fasi da affrontare:
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Domanda da parte del gestore:
all’autorità competente, andrà spedita una documentazione in cui il gestore dovrà informare l’ente riguardo il sito, l’impianto e tutte le attività che verranno esercitate al suo interno. Indicando altresì, le materie prime utilizzate, il rifiuto e le emissioni di prodotti, i potenziali rischi di contaminazione per l’ambiente e tutto ciò che è inerente alla pericolosità circostante.
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Pubblicazione della richiesta:
una volta che l’autorità compente avrà analizzato la domanda e successivamente approvata, sul sito ufficiale verrà resa pubblica sul sito web la data di inizio e la localizzazione dell’impianto.
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Partecipazione pubblica:
i soggetti saranno chiamati “in causa”, per assistere all’approvazione ufficiale del documento.
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Conferenza di servizi:
l’autorità competente si preoccuperà di conferire i servizi appositi all’impianto in questione, rispettando il regolamento previsto dall’articolo 14-ter, legge numero 241 del 1990.
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Autorizzazione effettiva:
post conferenza dei servizi, l’autorità di competenza provvederà ad autorizzare ufficialmente l’integrazione ambientale, provvedendo a dichiarare l’eventuale sostituzione di alcuni fattori settoriali.
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Pubblicazione del provvedimento:
una copia relativa all’autorizzazione integrata ambientale prevede laddove lo ritenga necessario, di privare e riservare alcune informazioni presenti nel documento,
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Monitoraggio e controllo dell’attività:
l’ente di riferimento ha il potere di poter mutare le condizioni dell’impianto in base ai suoi livelli di protezione nei confronti dell’ambiente. Ciò significa che se dovesse essere necessario, potrà applicare nuove imposizioni per agevolare il miglioramento dello stesso.
L’autorizzazione integrata ambientale ha una durata complessiva di 10 anni. Essa diventa di 16 anni qualora i siti registrati appartengano al sistema di gestione ambientale EMAS, oppure 12 anni per quelli aventi la certificazione ISO 14001.
Indipendentemente dalla scadenza contrattuale, l’autorità competente potrebbe intervenire in momenti particolari, come ad esempio se dovesse verificarsi un improvviso rischio di inquinamento, se i valori – limite dovessero subire delle variazioni e occorrerebbe una ulteriore verifica, oppure ancora se l’impianto necessitasse di nuove tecniche e soprattutto aggiornate.
Prima che il gestore riceva l’autorizzazione AIA per la sua attività, egli dovrà comunicare all’ente di riferimento i dati necessari al fine di controllare le emissioni. Il check spetterà all’ISPRA per gli organi statali, mentre le ARPA per tutte le ulteriori tipologie d’attività.