L’amministratore condominiale fra ruolo e obblighi

condominio

La legge 220/2012 ha stabilito nuovi obblighi a carico dell’amministratore condominiale con l’intento di controllarne l’attività e l’operato

La legge di riforma del condominio, ovvero la  L. 220/2012, ha rivisto in alcuni punti le norme concernenti la figura dell’amministratore di condominio.

A subire variazioni nel dettaglio è soprattutto l’articolo 1130 c.c., che la riforma ha riscritto disciplinando le funzioni e l’operato dell’amministratore, stabilendo tutta una serie di doveri, ai quali si affiancano poteri e facoltà ad operare.

Nel riformulare il ruolo dell’amministratore condominiale in realtà a questa figura vengono attribuiti nuovi compiti, rispetto alle norme contenute nell’articolo 1130 c.c.

Di fatto nulla è cambiato in termini di ordinaria amministrazione, per cui per la cura e lo svolgimento delle attività abituali non sono necessarie autorizzazioni specifiche ma soltanto l’obbligo di attenersi ai compiti assegnati al momento del conferimento dell’incarico.

L’obbligo di eseguire le deliberazioni assembleari è una regola ferrea, ma l’amministratore deve pur sempre controllare la legittimità e l’efficacia delle delibere. Una delibera che si rivela nulla infatti non impegna l’amministratore, che deve procedere con una nuova convocazione assembleare.

In tema di gestione straordinaria degli atti amministrativi l’amministratore deve ricevere regolare mandato dall’assemblea condominiale con specifica delega, a patto che non sussistano i presupposti dell’urgenza, con obbligo di dare comunque regolare comunicazione in occasione della prima assemblea condominiale utile.

Come possiamo definire l’amministratore di condominio

Ma qual è l’esatta definizione di amministratore di condominio?

Entrando nel merito l’amministratore di condominio è l’organo esecutivo del caseggiato, una figura che svolge funzioni esecutive al suo interno e si occupa della gestione dei beni comuni, dando esecuzione al volere dell’assemblea condominiale.

Come è cambiata la figura dell’amministratore in base alla legge n. 220/2012

Prima della riforma del condominio, in base alle norme stabilite dal codice civile italiano, poteva svolgere il ruolo di amministratore chiunque fosse votato dalla maggioranza dei condomini, anche senza disporre di particolari titoli di studio o requisiti professionali.

Con la riforma, entrata in vigore il 18 giugno 2013, il ruolo dell’amministratore può essere svolto solo da chi dispone di un diploma di scuola superiore,  ha frequentato corsi di formazione specifici e si aggiorna costantemente.

Un amministratore condominiale inoltre deve godere di requisiti morali quindi non avere subito condanne, non essere stato in prigione o risultare protestato.

In caso di condanne deve godere di regolare riabilitazione.

Le funzioni dell’amministratore

Nello svolgere le proprie funzioni l’amministratore deve rifarsi a quanto previsto dal regolamento di condominio.

Deve assicurare uguali diritti ai condomini e gestire il condominio nell’interesse comune, riscuotere i contributi ordinari e straordinari, compiere atti conservativi per la tutela delle parti comuni.

I nuovi obblighi dell’amministratore dettati dalla riforma del condominio

La legge 220/2012 ha stabilito una serie di nuovi obblighi a carico dell’amministratore condominiale con l’intento di controllarne l’attività e l’operato.

Parliamo di novità che considerano:

. l’osservanza di adempimenti di ordine fiscale;

. il dovere e la responsabilità di aggiornare i registri e la contabilità.

La riforma di fatto ha stabilito che l’amministratore deve adeguare obbligatoriamente quattro specifici registri ovvero:

. il registro di anagrafe condominiale;

. il registro dei verbali d’assemblea;

. il registro di nomina e revoca dell’amministratore;

. il registro di contabilità.

Obbligo d’inventario

All’atto della nomina fra gli obblighi dell’amministratore troviamo quello d’inventario.

Un obbligo che considera la descrizione dei beni comuni, che devono essere elencati per poi provvedere a disciplinarli, considerando regolari opere di manutenzione.

L’inventario deve essere approvato dall’assemblea condominiale.

Rendicontazione e presentazione dei documenti di spesa

L’amministratore deve occuparsi della rendicontazione della gestione, presentare e preservare i documenti che giustificano le spese affrontate, ed agire correttamente in nome e per conto degli  interessi dei condomini.

La legge 220/2012 prevede l’obbligo di apertura di un conto corrente condominiale

Tutte le somme ricevute dai condomini o da terzi, così come le spese sostenute, devono transitare obbligatoriamente su un conto corrente condominiale.

L’obbligo di aprire un conto condominiale è stabilito dalla legge 220/2012.