La legge n. 3 del 27 gennaio 2012 è la cosiddetta legge sul sovraindebitamento, chiamata dai giornalisti anche ‘legge anti-suicidio’. Si tratta di un complesso di disposizioni in riforma alla legge fallimentare che cerca di contemperare l’interesse del creditore con quello del debitore sovraindebitato, in alcune particolari situazioni.
La legge in questione si applica nei casi di sovraindebitamento, i cui presupposti sono il fatto che il debitore si trovi in una situazione di squilibrio grave e perdurante fra i debiti ed il patrimonio liquidabile, in sostanza sia in grave difficoltà, o si trovi nell’assoluta impossibilità di pagare i debiti. Lo scopo della procedura è quello di impostare un piano per il rientro dei debiti che venga incontro anche alla situazione di difficoltà del debitore e che consenta di soddisfare i creditori, previo accordo fra le parti, con l’ausilio di un soggetto che si occupa della composizione della crisi e della mediazione.
Chi può accedere alla legge sovraindebitamento
Il presupposto soggettivo per avere accesso alla procedura di sovraindebitamento è il fatto di essere definiti ‘consumatori’: l’articolo sei comma 2 lettera b della legge infatti permette di applicare la normativa sul sovraindebitamento solamente nell’ipotesi in cui il debitore, che deve essere quindi una persona fisica, abbia assunto obbligazioni per scopi estranei a quelli dell’attività di impresa o dell’attività professionale che eventualmente si svolge. Possono essere ammessi alla disciplina del sovraindebitamento anche gli imprenditori commerciali non fallibili, gli imprenditori individuali che hanno cessato l’attività e che da un anno siano cancellati dal registro delle imprese, i soci di società di persone, gli imprenditori agricoli, le start-up innovative, le società di professionisti, artisti, professionisti, gli enti privati che non svolgono attività commerciale, l’erede dell’imprenditore deceduto che abbia accettato con beneficio d’inventario, le associazioni professionali se tutti i soci hanno sottoscritto la proposta.
Chi compone la crisi da sovraindebitamento?
Per quanto riguarda la domanda cruciale, vale a dire a chi rivolgersi per la legge sul sovraindebitamento, i soggetti che possono comporre la crisi sono gli Organismi di Composizione della Crisi (noti anche con l’acronimo OCC) vale a dire enti pubblici in possesso di requisiti di indipendenza e imparzialità, che sono ad esempio le camere di commercio, avvocati, notai, esperti contabili e commercialisti, comuni, regioni, province e città metropolitane, professionisti che soddisfino i requisiti dell’art. 28 della legge fallimentare.
Gli OCC hanno il compito di svolgere delle funzioni di consulenza legale/finanziaria e di aiutare il debitore ad elaborare un piano, mantenere le comunicazioni col creditore, liquidare il patrimonio e garantire la liquidazione, e di aiutare il giudice nella redazione della proposta e nel rilascio dell’attestazione di fattibilità.
Gli OCC possono anche avere accesso, previa autorizzazione, ai sistemi di informazione creditizia ed alle banche dati pubbliche oltre che all’anagrafe tributaria.
Requisiti dell’accordo fra debitore e creditori
Il debitore, aiutato dagli OCC, deve redigere una proposta di accordo col creditore per la ristrutturazione dei debiti. Il debitore può proporre la dilazione di pagamento, la rimessione parziale del debito, il pagamento parziale dei creditori privilegiati o ipotecari, la datio in solutum dei beni, l’affidamento del patrimonio ad un gestore che si occupi della sua liquidazione, la suddivisione dei creditori in classi. Viene quindi lasciata una certa libertà ai debitori ed agli OCC nella gestione del patrimonio.
La proposta però non viene ammessa se il debitore in sovraindebitamento è sottoposto a procedure concorsuali, se ha già avuto accesso nei 5 anni precedenti ad una procedura di sovraindebitamento o se un accordo precedente ha avuto esito negativo per condotte a lui imputabili. I terzi possono conferire beni anche in garanzia allo scopo di aiutare il creditore.