Molte persone optano per l’installazione, nelle loro case, di un montascale fisso. Si tratta di un investimento che si fa, per esempio, quando si ha una persona anziana o comunque con problemi di locomozione in casa, e risulta spesso l’unica opzione percorribile in un caso simile, anche se sicuramente non economica.
Dato che però l’installazione di un montascale fisso consiste in un’operazione volta a migliorare la vita di chi vive nell’abitazione (può servire, per esempio, a dare una maggiore autonomia ad un anziano, a permettergli di muoversi con una certa libertà nella sua casa) si tratta di una spesa che può essere portata in detrazione.
La legge, infatti, permette di usufruire delle detrazioni fiscali per l’acquisto e l’installazione di un montascale fisso nella propria casa, e questo senza dubbio consente di affrontare questa spesa non indifferente con più serenità e risparmiando diverse centinaia di euro.
Chiunque scelga di installare un montascale ovvero un ascensore, può detrarre dalla dichiarazione dei redditi dal 19 al 50% di quanto speso, a seconda della situazione.
Per l’acquisto del montascale fisso, la disciplina delle detrazioni è contenuta nella legge 13/1989.
L’articolo 13 bis del Decreto Presidenziale 917/1986 permette di portare in detrazione il 19% delle spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche nella casa dove vive un disabile, compresi anche installazione di un montacarichi o montascale, fino ad un importo massimo di 2.582,28 euro per ogni anno d’imposta.
Il testo della legge 104/92 è quello al quale si fa riferimento per stabilire quando una persona possa essere considerata disabile.
L’invalidità viene stabilita dal parere delle Commissioni Mediche Pubbliche, per usufruire la detrazione fiscale in questione. La detrazione viene applicata anche se non si riceve l’assegno di accompagnamento: è indispensabile tenere da parte le fatture in modo da poterle poi portare in detrazione al momento della dichiarazione dei redditi.
In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, l’articolo 16 del Decreto informa che si può usufruire di una detrazione fiscale del 50% delle spese fino a 96mila euro per ogni unità immobiliare. Entrambe le detrazioni sono cumulabili con i contributi fiscali della legge 13 del 1989.
Per le ristrutturazioni in modo da togliere le barriere architettoniche in casa è possibile usufruire, come abbiamo accennato, della detrazione massima del 50% conservando tutte le fatture o ricevute fiscali che testimoniano la spesa, in modo da detrarle poi a fine dell’anno.