Contratto di lavoro per colf e badanti

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Il contratto di lavoro per colf e il contratto di lavoro per badanti sono accordi giuridici disciplinati in modo specifico dalla legge e, in particolare, dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 2017 sul lavoro domestico.

Il rapporto di lavoro di colf e badanti

Le colf sono collaboratrici familiari addette alla pulizia e alla cura della casa e non a quella delle persone. Le badanti sono, invece, lavoratrici addette all’assistenza di una ovvero più persone all’interno del nucleo familiare affette da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza.
Il rapporto di lavoro di queste due categorie professionali presenta molti tratti distintivi e, in particolare, il fatto che si tratta di un lavoro domestico e legato strettamente al funzionamento della vita familiare del lavoratore. Il lavoratore domestico e, in questo caso, le colf e le badanti sono collaboratori del nucleo familiare che prestano continuativamente la propria opera per rendere facile o migliorare il funzionamento della dinamica familiare.
In effetti, la colf si occupa di servizi dedicati primariamente al datore di lavoro e al suo nucleo familiare (a prescindere dalla sua composizione, infatti un nucleo familiare può essere composto anche da un solo individuo).
La colf, per esempio, si occupa della pulizia e le sue mansioni sono spazzare, passare l’aspirapolvere, lavare i pavimenti e curarne la lucidatura, lavare e stirare la biancheria, fare la spesa, cucinare e servire i pasti alla famiglia. In generale le mansioni svolte dalla colf sono considerate generiche in quanto non richiedono una specializzazione o una qualifica specifica a differenza di un’infermiera a domicilio o, in alcuni casi, della badante.
Il lavoro della badante consiste in mansioni non sanitarie in supporto di componenti della famiglia bisognosi di assistenza nell’espletamento delle attività quotidiane. Solitamente, si tratta di bambini, anziani, disabili e, in generale, di soggetti che hanno un’autosufficienza limitata oppure assente a causa di particolari patologie o disabilità fisiche e/o psichiche.
È possibile che un collaboratore o una collaboratrice si occupino di diversi compiti. A volte, infatti, le colf si occupano di attività minime di assistenza alle persone (ad esempio accompagnare un anziano a fare una visita) e, altre volte, invece, sono le badanti a occuparsi di servizi di pulizia e per la casa. In casi simili la regola è che si considera il prestatore di lavoro in base a quali siano le mansioni svolte in via principale e, quindi, si applica la specifica disciplina legislativa della categoria professionale di appartenenza (ovvero colf o badante).

La tipologia del contratto di lavoro per colf e badanti

Il contratto di lavoro sia delle colf sia delle badanti, alla luce delle mansioni svolte, è un contratto di lavoro domestico. I peculiari elementi di questo rapporto di lavoro sono disciplinati dalla Legge n. 339 del 2 Aprile del 1958. Si tratta di un contratto di lavoro subordinato e soggetto a specifici obblighi assicurativi in base all’art. 26 del D.P.R. 1403/71 in materia di lavoratori addetti a servizi domestici e familiari. Inoltre, nel caso in cui le parti concordino un periodo di prova, questo deve essere indicato per iscritto nel contratto.

I requisiti e le condizioni del contratto di lavoro

Le parti del rapporto di lavoro (la domestica o la badante e il datore di lavoro) devono stipulare l’accordo per iscritto e indicare alcuni elementi.
In particolare, è necessario inserire:
– la data dell’inizio e la durata del rapporto di lavoro;
– la durata del periodo di prova;
– la precisazione dell’esistenza di un rapporto di convivenza oppure no e, in caso affermativo, le specifiche condizioni (totale o parziale);
– gli orari giornalieri di lavoro;
– la retribuzione;
– un esplicito rinvio agli elementi del CCNL 2017 sul lavoro domestico.

La durata del rapporto di lavoro

Il contratto di lavoro per colf e per badante può avere una durata determinata non superiore a 36 mesi oppure indeterminata.
La legge prevede che le parti possano stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato in presenza di motivazioni tassative:
– esigenze di carattere tecnico circa la predeterminazione a priori della durata del lavoro;
– esigenze organizzative;
– esigenze di sostituzione.
Il primo caso si ha quando l’attività lavorativa è predeterminata a livello della durata come, ad esempio, quando la badante deve assistere l’anziano che si è rotto la tibia per i 30-45 giorni in cui deve portare il gesso.
Il secondo caso ricorre, invece, quando l’assistenza sia necessaria per un tempo determinato a seguito di esigenze di organizzazione, per esempio quando il soggetto disabile sia normalmente accudito all’interno di una struttura specialistica e per qualsiasi motivo abbia bisogno di assistenza domiciliare da parte di una badante.
Il terzo caso si ha, infine, quando c’è l’esigenza di sostituire un lavoratore o una lavoratrice. Questo accade per esempio quando la colf di una famiglia si trova in malattia o maternità e si ha bisogno dell’assistenza di un’altra per il tempo strettamente necessario e limitato al periodo di assenza della colf precedente.
In ogni caso, quando le parti stipulano questo contratto devono farlo per iscritto in modo che risulti l’accettazione espressa del termine.
Il contratto a tempo indeterminato, invece, non ha una durata predefinita a priori e si interrompe solo a seguito di recesso di una delle due parti, ovvero quando la colf o la badante si dimettono oppure quando il datore di lavoro le licenzia.
Il contratto di lavoro, inoltre, può essere a tempo parziale o part-time ovvero a tempo pieno a seconda di come sia distribuito l’impegno ogni giorno e ogni settimana.
In caso di contratto a tempo parziale la colf o la badante svolgono la propria attività presso il nucleo familiare per non più di 30 ore settimanali. La colf e la badante che prestano la propria attività a tempo parziale devono stipulare il contratto necessariamente per iscritto.
Il contratto di lavoro a tempo pieno, invece, si articola in circa 40 e, in ogni caso, non oltre le 54 ore lavorative svolte durante cinque o sei giorni di lavoro a settimana.

La durata del periodo di prova

Il periodo di prova è una condizione inseribile nel contratto di lavoro in via eventuale e serve ad assestare le capacità della colf o della badante.
La durata è solitamente pari a 30 giorni oppure a 8 giorni a seconda del livello professionale di inquadramento di cui al CCNL 2017 sul lavoro domestico e durante questo periodo ciascuna delle parti può recedere liberamente.

I modi di svolgimento del contratto di lavoro

Il contratto di lavoro per colf e per badanti viene definito a seconda della durata di servizio giornaliero prestato da parte del lavoratore o lavoratrice.
In particolare, è possibile distinguere:
– il servizio intero;
– il mezzo servizio;
– il servizio ad ore.
Nella prima ipotesi la colf o la badante convivono con la famiglia del datore di lavoro e la loro retribuzione, in questo caso, è composta anche da vitto e alloggio. In questo caso, i soggetti prestatori di lavoro domestico hanno una propria stanza all’interno dell’alloggio familiare e altresì hanno diritto al vitto.
Nella seconda ipotesi, invece, la collaboratrice domestica ovvero il collaboratore domestico prestano presso lo stesso nucleo familiare un servizio non uniforme in tutti i giorni della settimana e, in ogni caso, almeno per 4 ore giornaliere e per 24 ore alla settimana.
Nella terza ipotesi ricadono, invece, le colf e le badanti che lavorano con la famiglia per meno di 4 ore al giorno e 24 ore settimanali.

Gli orari di lavoro della colf e della badante

Il CCNL 2017 sul lavoro domestico prevede espressamente gli orari di lavoro delle colf e delle badanti e determina, altresì, le ore minime di riposo alla settimana.
La colf o la badante conviventi hanno diritto a non lavorare oltre le 54 ore settimanali, ovvero circa 10 ore di lavoro al giorno e godono di un periodo di riposo pari a 8 ore consecutive in 24 ore e a 2 di riposo intermedio. Nel corso della settimana, invece, la colf o la badante hanno un riposo di 36 ore, solitamente 24 ore di riposo corrispondono alla domenica mentre le altre 12 si concordano in un altro giorno della settimana con il lavoratore ovvero la lavoratrice.
Nel corso delle ore di riposo cui ha diritto la colf o la badante in cui il datore di lavoro richieda determinate prestazioni è necessario dare una maggiorazione della retribuzione pari al 40% almeno che non si concordi una sostituzione con un altro giorno per il riposo.
Il riposo di 24 ore la domenica è un diritto irrinunciabile per la colf ovvero la badante. Tuttavia, laddove siano chiamate a prestare un servizio per il datore di lavoro hanno diritto alla retribuzione maggiorata del 60%.
La colf o la badante non convivente, invece, hanno un orario di lavoro non superiore alle 40 ore alla settimana e per il lavoro straordinario oltre il monte ore minimo è prevista una maggiorazione retributiva del 10%.

Il contratto di lavoro per colf e badanti in somministrazione

Le colf e le badanti possono prestare il proprio servizio per una famiglia con un contratto di lavoro stipulato con un’agenzia di somministrazione e, in tal caso, il lavoratore non ha un rapporto diretto di lavoro con il nucleo familiare.
In questo caso, la retribuzione e il versamento di contributi viene effettuato a cura dell’Agenzia.