Le A.P.S., acronimo di Associazioni di Promozione Sociale, sono disciplinate dalla legge numero 383 del 2000. Si tratta di associazioni che hanno lo scopo di svolgere attività, appunto, a fine sociale, in favore di associati ma anche di terzi.
L’attività delle Associazioni di Promozione Sociale deve essere senza fine di lucro, e deve svolgersi, ai sensi di legge, nel rispetto della dignità e libertà degli associati. Le Associazioni di Promozione Sociale non sono, ai sensi della legge, organizzazioni sindacali, quelle dei datori di lavoro, quale professionali, o i partiti politici: in generale, le Associazioni di Promozione Sociale non possono avere come fine la tutela esclusiva di interessi economici delle persone che ne fanno parte e vi sono associate.
Anche i circoli privati, o ogni tipo di associazione che ponga dei limiti di tipo economico alla partecipazione di terzi, non può essere considerata rientrante in questa categoria. Gli interessi delle Associazioni di Promozione Sociale sono di tipo sociale, hanno quindi lo scopo di valorizzare la partecipazione alla vita della comunità locale. Le Associazioni di Promozione Sociale hanno anche lo scopo di favorire il pluralismo e l’autonomia delle comunità locali, sostenendo direttamente le loro attività. Le attività delle Associazioni di Promozione Sociale sono realizzate da volontari, e sono libere e gratuite. Tuttavia, è possibile anche che l’ASP assuma dei lavoratori dipendenti, anche se sono soci; questa è una delle differenze fra le Associazioni di Promozione Sociale e quelle di volontariato.
Nelle associazioni di volontariato, a differenza di quanto avviene nelle Associazioni di Promozione Sociale, non può esistere alcun rapporto di lavoro fra i volontari e l’organizzazione alla quale collaborano.
L’iscrizione delle Associazioni di Promozione Sociale
Secondo la legge, le Associazioni di Promozione Sociale devono essere obbligatoriamente iscritte a due elenchi: il primo è quello a livello nazionale, il secondo invece è regionale e provinciale. L’elenco delle Associazioni di Promozione Sociale a livello nazionale è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, più precisamente presso il Dipartimento Affari Sociali.
Il Dipartimento in questione prevede anche un Osservatorio Nazionale dell’Associazionismo, che promuove le iniziative la cui realizzazione viene sostenuta dal fondo per l’associazionismo. Per potersi iscrivere al registro nazionale, le Associazioni di Promozione Sociale devono:
- • essere costituite da un atto scritto
- • essere operanti almeno da un anno
- • possedere uno statuto che testimoni i requisiti di legge
- • esercitare la loro attività in almeno 5 regioni e 20 provincie in Italia
Soddisfatti questi requisiti le Associazioni in questione possono iscriversi al registro nazionale e automaticamente anche a quello regionale o provinciale. Senza l’iscrizione al registro, le Associazioni di Promozione Sociale non possono godere di nessuna convenzione e neppure avere benefici fiscali.
Aspetto fiscale delle Associazioni di Promozione Sociale
Dal punto di vista fiscale, le Associazioni di Promozione Sociale non sono ONLUS. Il loro trattamento tributario può essere agevolato, come previsto dal decreto legislativo numero 460/1997, sempre che abbiano i requisiti per il riconoscimento. Le Associazioni di Promozione Sociale possono inoltre godere di agevolazioni tributarie come l’equiparazione delle cessioni ai familiari degli associati a quelle compiute per gli associati stessi; le liberalità, per cui le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF le donazioni a loro vantaggio; possono avere riduzione dei tributi locali, mentre le quote e contributi che ricevono non formano base imponibile per la tassa sugli intrattenimenti.
Altri vantaggi di tipo fiscale che vengono riconosciuti alle Associazioni di Promozione Sociale sono quello di poter accedere al credito agevolato, se hanno intenzione di fare progetti che siano ritenuti di interesse pubblico, e l’accesso ai finanziamenti che sono predisposti dal Fondo Sociale Europeo, d’intesa con Governo, regioni e province autonome, per i progetti che abbiano un fine istituzionale.