Il bollo auto, noto anche come tassa automobilistica o tassa di circolazione, è un tributo che grava sul possesso di un autoveicolo o motoveicoli immatricolato nella Repubblica italiana.
Il versamento, essendo un tributo locale, deve essere diretto alle regioni di residenza.
Il bollo auto è un tributo annuale che è dovuto in virtù del fatto d’essere proprietari di una o più automobili (nel quale caso bisognerà pagare più bolli) a prescindere dal fatto che circolino o meno. L’importo del bollo auto è stabilito sulla base della potenza del veicolo e dell’impatto che ha sull’ambiente, per cui un’auto inquinante pagherà di più rispetto ad una ecologica.
Il parametro del bollo auto dipende dalla regione di residenza, mentre per le regioni a statuto speciale è un tributo erariale.
Il bollo auto ha un termine di prescrizione, vale a dire un termine entro il quale se non viene richiesto il pagamento dall’ente, se il bollo non è stato pagato, l’ente decade dalla possibilità di richiederlo.
Molti automobilisti si interrogano sulla possibilità che l’ente riscossore ha di chiedere il pagamento del bollo auto anche in ritardo e sulle conseguenti sanzioni.
La disciplina della prescrizione del bollo auto è contenuta nell’articolo 5 del Decreto Legislativo numero 953 del 1982 così come modificato dall’articolo 3 del decreto Legge 2 del 1986.
Entro quando saldare il bollo auto
Il bollo auto è una delle tasse meno amate dagli italiani e non stupisce che molti aspirino a non pagarlo.
L’articolo 5 del D.L. 953/1982 stabilisce il termine di prescrizione di questa tassa.
Il termine di prescrizione del bollo auto è di tre anni.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate può cominciare a procedere per recuperare il credito, se il bollo auto non viene pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui, l’anno precedente, la tassa è stata saldata. Questo significa che se si ha pagato il bollo il 31 ottobre 2016, l’Agenzia delle Entrate può iniziare tutte le manovre per recuperare il credito a partire dal 30 novembre, e via dicendo.
L’Agenzia delle Entrate riscuote il debito inviando un avviso bonario (che viene mandato dal Comune o dall’Agenzia delle Entrate). Nell’avviso si informa il proprietario che il bollo risulta non pagata, e quindi di sanare la violazione con pagamento entro 30 giorni dalla data della notifica dell’avviso.
Nel caso in cui entro 30 giorni non si abbia provveduto al saldo del bollo auto, allora si viene iscritti a ruolo. Questo comporta un atto formale, la notifica di una cartella di pagamento emessa da Equitalia o da altro agenti di riscossione.
Da questo momento decorre un altro termine che è quello di 60 giorni per pagare quanto dovuto.
Se ancora non si paga il bollo auto, la conseguenza possono essere procedure cautelari o esecutive, come il fermo del veicolo.
Prescrizione del bollo auto
La prescrizione è un istituto giuridico per cui un determinato reato può essere perseguito dalla legge solo entro un certo periodo di tempo. Se, a partire dalla commissione del reato, non si compie alcun atto volto alla sua sanzione e punizione entro un certo lasso di tempo, questo reato non può più essere perseguito. Per il pagamento del bollo auto il termine di prescrizione è tre anni.
Se, quindi, dalla data di scadenza del pagamento trascorrono tre anni senza che l’Agenzia delle Entrate richieda il pagamento del bollo auto, questo diritto/dovere al pagamento si prescrive. Il che significa che l’Ente riscossore non potrà più richiedere nulla al debitore, il quale non sarà più dovuto a dare nulla.
Esempio: se la tassa deve essere pagata entro il 31 gennaio del 2010, il termine per i tre anni di prescrizione decorre dalla fine del mese successivo dell’anno dopo (febbraio 2011) e da lì partono i tre anni successivi alla prima scadenza (gennaio 2010).
Ogni notifica di avviso o cartella di pagamento che venga inviata al debitore dopo la data di prescrizione sarà inutile: la tassa non è più dovuta. Ma è sufficiente che la notifica arrivi anche il giorno prima della prescrizione perché sia dovuto il pagamento del bollo auto e delle sanzioni che sono ricollegate al ritardo del pagamento. Ogni atto interruttivo della prescrizione (avviso di accertamento ecc.) ferma la prescrizione che decorrerà a partire da quel termine.