Hai sentito spesso parlare di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma non hai ancora ben chiaro di cosa si tratti? In questo articolo vogliamo proprio approfondire questo argomento cercando di darvi tutte le informazioni necessarie per eliminare ogni dubbio.
Cosa si intende per giustificato motivo oggettivo del licenziamento? Quando si parla di motivo oggettivo, vuol dire che ci troviamo di fronte a situazioni particolari dell’impresa che non possono essere sanate, per fare degli esempi: crisi dell’impresa, attività cessate, l’impossibilità per il lavoratore di continuare con le sue mansioni, senza che vi sia la possibilità di effettuare un ricollocamento.
Il licenziamento è regolamentato dalla legge n. 604 del 1960, secondo quanto disposto dall’art. 3. Quindi, a differenza del motivo soggettivo che è una conseguenza diretta del comportamento del lavoratore, le cause del licenziamento per giustificato motivo oggettivo si hanno con delle condizioni generali dell’impresa per cui non è più possibile dare lavoro a quella determinata persona.
In caso di licenziamento illegittimo, vengono offerti vari tipi di garanzie per il lavoratore. Dobbiamo dire che su questo argomento la materia normativa ha subito vari cambiamenti. Ad esempio, fino al 2012 si prevede sempre e comunque una sanzione che obbligava il datore a reintegrare il lavoratore e a risarcire integralmente il danno e a versare i contributi per il periodo che intercorreva tra il giorno del licenziamento e il giorno della reintegrazione.
Nel 2012 c’è stata una sostanziale riforma. Ovviamente il preavviso è sempre previsto, però sono cambiati i tipi di sanzioni previsti. A partire dal 2012, gioca un ruolo importante il grado di gravità del vizio.
La reintegrazione è prevista solo in alcuni casi: insussistenza del motivo che porterebbe al licenziamento, licenziamento nel periodo di comporto, licenziamento che ha per oggetto l’idoneità fisica o psichica del dipendente.
Queste garanzie non valgono in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso di azienda con meno di 15 dipendenti nell’unità produttiva. Sotto tale soglia (e comunque con meno di 60 dipendenti in totale e unità produttiva con meno di 5 dipendenti nel caso di imprenditore agricolo), si applicano delle sanzioni più leggere. In questi casi è previsto unicamente un indennizzo economico e non la reintegrazione del lavoratore.
Per eseguire dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo è necessario seguire una procedura specifica. Nel caso in cui il datore si riconosca nelle condizioni previste per legge, deve inviare prima una comunicazione scritta alla Direzione territoriale del lavoro che opera nel luogo dove si svolge l’attività del dipendente.
Nella comunicazione bisogna esprimere la volontà di procedere con il licenziamento e i motivi per cui si vuole ricorrere a esso. Entro sette giorni dall’arrivo della comunicazione la Direzione organizza n incontro tra datore e dipendente.
Se l’incontro non dà frutti, il datore dovrà comunicare in forma scritta il licenziamento al lavoratore. La lettera di licenziamento deve contenere i motivi e deve rispettare il periodo di preavviso. Il lavoratore ha poi diritto di impugnare il licenziamento presso le sedi competenti.