Quando per la violazione contestata è prevista la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è necessario procedere alla comunicazione dei dati del conducente al momento dell’infrazione.
Tale comunicazione deve essere effettuata nel termine di sessanta giorni dalla contestazione dell’infrazione (se la violazione viene contestata immediatamente ad esempio mediante fermo da parte degli agenti accertatori) o dalla data di notifica del verbale (quando la violazione non viene contesta immediatamente).
Se non si procede con tale comunicazione viene emesso un secondo verbale per l’omessa comunicazione il cui importo può variare dai 292 a 1.168 euro.
In quali casi è possibile contesta la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente
Uno dei motivi più frequenti per fare ricorso contro la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente è la notifica del verbale oltre i termini previsti dal codice della strada.
La questione relativa alla notifica della multa per omessa comunicazione dei dati è piuttosto complessa, poiché il meccanismo per il calcolo del termine presenta alcune criticità.
Nello specifico il verbale per la violazione dell’art. 126 bis deve essere notificato nel termine di 90 giorni decorrente non dalla data dell’infrazione, ma dalla scadenza del termine di 60 giorni per inviare la comunicazione dei dati del conducente.
Se il verbale viene inviato oltre questo temine di centocinquanta giorni dalla data della notifica del primo verbale (quello per il quale era previsto l’obbligo di comunicare i dati del conducente) è possibile presentare ricorso per ottenere l’annullamento della multa.
Calcolare il termine entro il quale deve essere notificata la multa per mancata comunicazione dei dati
Come detto la multa per omessa comunicazione dei fati del conducente deve essere notificata nel termine di 90 giorni decorrenti dalla scadenza dei sessanta giorni per l’invio della comunicazione.
Per verificare se la notifica è avvenuta nei termini non si deve fare riferimento alla data in cui si riceve il verbale, ma alla data in cui il verbale è stato consegnato al servizio postale per la consegna.
Questo è un aspetto molto importante, poiché prendere come riferimento la data di consegna anziché quella di spedizione potrebbe portare ad un’errata individuazione del termine con conseguente rigetto del ricorso eventualmente proposto.
La motivazione di questa “particolare” modalità di calcolo è stata più volte ribadita dalla Corte di Cassazione, nello specifico la Corte ha sottolineato che non è possibile far ricadere sugli accertatori eventuali inefficienze del servizio di consegna dei verbali.
Pertanto è possibile che il verbale venga materialmente ricevuto oltre il termine previsto dalla legge, ma ciò non esclude che lo stesso sia stato consegnato ai notificatori entro i termini corretti.
Tuttavia il termine per la presentazione del ricorso (che è di trenta giorni per il ricorso al Prefetto e di sessanta giorni per il ricorso al Giudice di Pace) e per il pagamento scontato della sanzione decorre dalla materiale ricezione del verbale da parte dell’intestatario del veicolo.
Quindi per valutare il rispetto del termine è necessario verificare la data di consegna, data che è generalmente riportata nei verbali o che può essere richiesta direttamente agli agenti accertatori.
In conclusione
Quando si riceve una multa per omessa comunicazione dei dati del conducente è necessario prestare attenzione ai termini entro i quali è stata notificata, poiché molto spesso tali verbali vengono notificati oltre il termine previsto dalle norme.